Art. 10.
(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti).

      1. I criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime al termine di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel biennio 2006-2007 ai valori determinati con i criteri previsti dal medesimo articolo 9.

 

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      2. Per le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 decorre dall'anno successivo a quello in cui è effettivamente attuato il trasferimento delle funzioni o la determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, l'applicazione del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica cessa entro cinque anni.
      3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. Fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 2, secondo periodo, la fase transitoria deve garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.